venerdì 4 dicembre 2009

COS'E' ARZIGNANO FUTURA?

Estratto dallo statuto costitutivo dell'associazione Arzignano Futura:

Art. 1 "ARZIGNANO FUTURA" è un’Associazione locale autonoma e pluralista di cittadini del Comune di Arzignano nonchè di circoli, associazioni, comitati, gruppi tematici ed Enti che operano nell'ambito del territorio comunale di Arzignano.

"ARZIGNANO FUTURA" è apartitica e non persegue finalità di lucro.

L’Associazione ha sede in Arzignano.

Art. 2 "ARZIGNANO FUTURA" è un’Associazione che persegue la libera circolazione di idee, di progetti ed esperienze e suo scopo principale è quello di studiare, approfondire, diffondere tematiche di natura politica, economica, amministrativa, sociale e culturale.

L’Associazione promuove la partecipazione attiva alla vita pubblica anche attraverso iniziative e gestione di progetti sociali, culturali ed editoriali, che permettano una concreta attuazione del principio di sussidiarietà.

Tutti i campi in cui si manifestano problematiche inerenti all’esercizio dei diritti democratici dei cittadini possono interessare l’attività dell’Associazione, che si propone anche di promuovere il confronto civile contro ogni forma di ignoranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo e di emarginazione.

Art. 3 Tutti quelli che si riconoscono nel presente statuto possono iscriversi all'Associazione indipendentemente da convinzioni politiche e religiose.

Art. 4 Possono far parte di "ARZIGNANO FUTURA" in qualità di soci:

a) coloro che vivono a Arzignano, residenti o domiciliati;

b) coloro che lavorano in ditte o unità produttive localizzate nel territorio del Comune di Arzignano;

c) coloro che rivestono o hanno rivestito cariche pubbliche, anche elettive, per Enti con sede in Arzignano;

d) circoli, gruppi tematici, Enti e Comitati che operano nell'ambito del territorio del Comune di Arzignano.

Art. 5 Sono condizioni per l'adesione:

- la domanda di ammissione;

- l'accettazione del presente statuto;

- il pagamento delle quote associative stabilite dagli organi competenti.

I soci si suddividono in:

a) fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione sottoscrivendo il relativo atto notarile;

b) ordinari: sono coloro che, ammessi a far parte dell’Associazione, pagano con regolarità la quota associativa;

c) onorari: sono coloro che vengono chiamati a far parte dell’Associazione per particolari benemerenze acquisite in campo politico, amministrativo, accademico e simili;

d) benemeriti: sono coloro che abbiano effettuato in favore dell’Associazione particolari donazioni o elargizioni di denaro o di altri beni che favoriscano lo svolgimento dell’attività associativa.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare all’attività sociale, anche prendendo parte ai lavori della Consulta e dell’Assemblea.

Art. 6 L'adesione di soci collettivi a "ARZIGNANO FUTURA" non modifica la loro fisionomia giuridica e non lede la loro propria autonomia amministrativa e patrimoniale.

Art. 7 I soci hanno diritto a:

- partecipare alle attività promosse da "ARZIGNANO FUTURA";

- promuovere ed organizzare attività tendenti al conseguimento dei fini istituzionali di "ARZIGNANO FUTURA";

- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi;

- appellarsi per eventuali contenziosi statutari alle istanze competenti.

Art. 8 I soci sono tenuti a:

- osservare lo statuto ed ogni altro regolamento emanato dagli organi competenti;

- risolvere eventuali controversie nell'ambito degli organi stabiliti dallo statuto.

Art. 9 Salvo il diritto di recesso, la decadenza dei soci - individuali e collettivi - avviene:

- per il mancato rinnovo dell'adesione annuale e conseguente pagamento della quota associativa;

- per il rifiuto motivato del rinnovo della Tessera Sociale o dell'adesione annuale da parte degli organi dirigenti;

- per l'espulsione, legittimata da comportamenti e/o attività che risultino in palese contrasto con i principi statutari e con le finalità dell'Associazione; la decisione deve essere motivata ed è di competenza del Consiglio di Amministrazione: contro la decisione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art. 10 Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei soci;

b) la Consulta;

c) il Consiglio di Amministrazione;

d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

e) il Collegio dei Revisori;

f) il Collegio dei Probiviri, se e quando nominato.

(segue)

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